Separazione e divorzio

Ultima modifica 9 maggio 2019

Che cosa fare in caso di separazione e divorzio

Separazione e Divorzio in Tribunale

Che cosa é
E ‘ la volontà di due coniugi di volersi separare in forma giudiziale o consensuale. In seguito alla separazione personale dei coniugi (giudiziale o consensuale) il Tribunale provvede ad emettere la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale sentenza va annotata a margine dell‘atto di matrimonio.L‘Ufficio di Stato Civile ove è avvenuto il matrimonio o dove è stato trascritto , qualora il matrimonio sia stato celebrato in forma religiosa, ovvero avvenuto all‘estero, annota la sentenza a margine dell‘atto di matrimonio e ne da comunicazione all‘Ufficio Anagrafe del Comune di residenza per il cambiamento di stato civile da coniugato a divorziato, ed al Comune di nascita per l‘annotazione. La sentenza di nullità ecclesiastica viene delibata dalla Corte di Appello che poi la trasmette all‘Ufficio di Stato Civile il quale procede alla trascrizione nei relativi registri e proseguendo successivamente con l‘iter di cui sopra.

Chi può fare la richiesta
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

Quando fare la richiesta
Quando vi è la volontà della separazione seguendo le varie forme. Separazione giudiziale: è la separazione personale pronunciata dal Tribunale ad istanza di uno o di entrambi i coniugi, a seguito di fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino grave pregiudizio alla educazione della prole. Separazione consensuale: è la separazione personale dei coniugi che avviene per accordo delle parti. L‘accordo deve, comunque, essere omologato dal Tribunale, per avere efficacia.


Separazione e Divorzio in Comune o Mediante Accordo

Artt.6-12 D.L. 132/2014

La Legge 10 novembre 2014, n.162 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

L’art. 12 della Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dal 11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione e di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla Legge n. 898/1970.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di :

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • residenza di uno dei due coniugi.

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).