Matrimonio

Ultima modifica 30 aprile 2019

Le pubblicazioni di matrimonio devono essere esposte all'Albo Pretorio per otto giorni interi consecutivi e restare depositate per tre giorni, anche nel caso in cui la celebrazione del matrimonio avvenga in altro comune.
Il matrimonio può essere celebrato entro i successivi 180 giorni.
I cittadini minori di 16 anni non possono unirsi in matrimonio.

  • Per sposarsi con rito civile
  • Per sposarsi con rito religioso (con effetti civili)
  • Notizie utili
  • Documenti: casi particolari
  • Allegati

Per sposarsi con rito civile Per poter celebrare un matrimonio civile, gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Stato Civile con i propri documenti d’identità, in originale e in fotocopia. Può presentare la pratica:
- uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente
- una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione, documento necessario per fissare la data del matrimonio.

Per presentare la pratica, rivolgersi a:
Ufficio Stato Civile

Per matrimoni da celebrare nel Comune di Godega di Sant'Urbano il certificato viene conservato dall’Ufficio Stato Civile. Al termine delle pubblicazioni, gli sposi possono prenotare la data del matrimonio.

Per matrimoni in altro Comune, gli sposi dovranno ritirare il certificato di avvenuta pubblicazione e consegnarlo all’Ufficio di Stato Civile del Comune scelto per la celebrazione.

Per sposarsi con rito religioso (con effetti civili)
Per poter celebrare un matrimonio religioso (rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato Italiano) gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Stato Civile con:

  • documenti di identità, in originale e in fotocopia
  • richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Ministro di Culto che ha proceduto alle pubblicazioni religiose

Può presentare la pratica:

  • uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente
  • una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi

Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione, documento da consegnare al Ministro di Culto che celebrerà il matrimonio.
Per presentare la pratica, rivolgersi a:  Ufficio Stato Civile

Notizie utili sul matrimonio Il matrimonio comporta automaticamente il regime patrimoniale di comunione dei beni (solo per gli acquisti effettuati dopo il matrimonio).
I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni, dichiarandolo all'atto del matrimonio, oppure dopo, davanti a un notaio.
In caso di separazione dei beni ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo anche dei beni che ha acquistato dopo il matrimonio.
Se esiste un divorzio precedente, non è necessario presentare alcun documento, ma occorre accertarsi che la situazione anagrafica sia aggiornata, prima di avviare la procedura di pubblicazione.

Documenti per il matrimonio: casi particolari Autorizzazione del Tribunale civile
Per le donne vedove da meno di 300 giorni che intendono risposarsi prima di tale termine. Copia della sentenza di divorzio emessa dall'autorità estera

Per le donne (italiane e straniere) che hanno ottenuto il divorzio all'estero, quando non sono trascorsi 300 giorni dalla data di scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
In questo caso, per poter celebrare il nuovo matrimonio, è necessaria avere l’autorizzazione del Tribunale Civile. Autorizzazione del Tribunale per i minorenni
Per chi ha compiuto 16 anni e intende contrarre matrimonio prima della maggiore età. Nullaosta o certificato di capacità matrimoniale per i cittadini stranieri
Il nullaosta e il certificato di capacità matrimoniale sono rilasciati dall’autorità diplomatica competente del proprio paese.
Il nullaosta deve essere preventivamente legalizzato presso la Prefettura di Treviso, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello sposo o della sposa che ne stabiliscano l'esenzione.
Se il nullaosta presenta dati anagrafici incompleti, è necessario anche un estratto di nascita su modello plurilingue (o tradotto da Consolato, Ambasciata o perito traduttore).

IMPORTANTE: a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza" i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea dovranno esibire anche un documento valido attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

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