Denuncia di Morte

Ultima modifica 9 maggio 2019

La denuncia di morte deve essere effettuata entro 24 ore dal decesso da:

  • Per decessi avvenuti in ospedale, istituto o casa di cura la comunicazione deve essere fatta dalla direzione sanitaria
  • Per decessi avvenuti in abitazione, la comunicazione deve essere fatta dai parenti più stretti

Nella generalità dei casi, di tutti gli adempimenti necessari, compresi quelli di carattere amministrativo, si occupano le Imprese di Pompe Funebri incaricate dai famigliari.
Per la denuncia, occorre produrre all’Ufficiale di Stato Civile:

  • certificato medico
  • scheda ISTAT
  • certificato necroscopico
  • nulla osta dell’Autorità Giudiziaria in caso di morte accidentale o sospetta

Il seppellimento può avvenire trascorse 24 ore dal decesso, salva diversa disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Per procedere alla cremazione, occorre: l’iscrizione ad una Società che abbia tra i propri fini quello della cremazione del cadavere degli iscritti oppure il testamento anche olografo (scritto a mano, datato e firmato dal defunto) dal quale risulti la volontà del defunto di essere cremato. In questo caso il testamento deve essere depositato, anche dopo la morte, presso un notaio che provvederà alla pubblicazione; oppure una dichiarazione da rendere dopo il decesso dal coniuge o, in mancanza, dai parenti più prossimi del defunto (in questo caso occorre la dichiarazione della maggioranza dei parenti dello stesso grado).
Occorrono inoltre:

  • certificato medico attestante l’esclusione di causa di morte dovuta a reato
  • in caso di morte accidentale o sospetta, nulla osta dell’Autorità Giudiziaria alla cremazione.

Devo trasportare una salma in un altro Comune o all‘Estero Il trasporto della salma in altro Comune è autorizzato dall‘Ufficiale dello Stato Civile.
Il trasporto di una salma all‘estero è autorizzato dal Responsabile del Servizio a mezzo:

  • Passaporto Funerario se la salma è diretta in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino: (Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo-Ex Zaire, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia)
  • autorizzazione al trasporto all‘estero se la salma è diretta in uno dei Paesi non aderenti alla Convenzione. In questo caso occorre anche il nulla osta all‘introduzione della salma nel paese estero rilasciato dall‘Autorità diplomatica o consolare del Paese straniero in Italia, con firma legalizzata presso la Prefettura.