Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni

Ultima modifica 8 maggio 2019

La pubblicità esterna è soggetta ad un’ imposta a favore del Comune disciplinata dal D.lsg 507/1993 e dal “Regolamento comunale per l’applicazione dell’ imposta sulla pubblicità del diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 19.11.1995 e successive modifiche con deliberazioni C.C n.  15 del 30.03.1995 “Regolamento comunale per l’applicazione dell’ imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio. Modifiche ed integrazioni a seguito della richiesta del CO.RE.CO.” e n. 49 del 11.09.1996 “Regolamento comunale per l’applicazione dell’ imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio – modifica agli artt. 43 (piano per le affissioni) e 46 (ripartizione superfici).”
 
Presupposto dell’imposta
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta sulla pubblicità.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Soggetto passivo
Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone di qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Modalità di applicazione dell’ imposta
L’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Obbligo della dichiarazione
Prima di iniziare la pubblicità l’interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario stesso.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’ imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’ anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Tariffe
Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al concessionario che gli subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell’ articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507.
Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell’ anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Concessionario del servizio
La gestione del servizio imposta pubblicità è stata formalmente affidata con apposita convenzione alla ditta ABACO S.p.A. di Montebelluna tel. 0423.601755

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Le pubbliche affissioni sono soggette ad un diritto a favore del Comune disciplinato dal D.lsg 507/1993 e dal “Regolamento comunale per l’applicazione dell’ imposta sulla pubblicità del diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 19.11.1995 e successive modifiche con deliberazioni C.C n.  15 del 30.03.1995 “Regolamento comunale per l’applicazione dell’ imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio. Modifiche ed integrazioni a seguito della richiesta del CO.RE.CO.” e n. 49 del 11.09.1996 “Regolamento comunale per l’applicazione dell’ imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio – modifica agli artt. 43 (piano per le affissioni) e 46 (ripartizione superfici).”

Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni
E’ istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle “Pubbliche Affissioni”.
Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all’ articolo 3, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, di messaggi diffusi nell’ esercizio di attività economiche.

Soggetto passivo
E’ soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Misura del diritto
La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell’ articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507.

Concessionario del servizio
La gestione del servizio pubbliche affissioni è stata formalmente affidata con apposita convenzione alla ditta ABACO S.p.A. di Montebelluna tel. 0423.601755 il cui recapito locale è presso:

GI.DA. snc Officine Informatiche
Via Colombo 10 - 31010 Godega di Sant‘Urbano -
Tel 0438/38523
fax 0438/1890204
e-mail: info@ffinf.eu


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