T.A.S.I. - Tributo per i Servizi Indivisibili

Ultima modifica 16 settembre 2020

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ANNO 2020

L'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto l’abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Dal 01.01.2020 il Tributo TASI è abrogato e viene  applicato un nuovo Tributo IMU.

TASI 2019
L‘amministrazione ha deliberato l‘aumento dell‘aliquota TASI per la tipologia "altri fabbricati" dal 0,18% al 0,23% (dall‘aumento restano però esclusi i c.d. "beni merce") ed ha mantenuto per l‘anno 2019 le stesse aliquote approvate nel 2018 per le altre fattispecie di immobili assoggettate al tributo.

ALIQUOTE E DETRAZIONI per l‘anno 2019:

  • 0,18 % per le abitazioni principali di cat. A/1, A/8e A/9 e le relative pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate;
  • 0,10% per i fabbricati costruiti e destinati dall‘impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d "beni merce");
  • 0,23% per "altri fabbricati" (con esclusione dei c.d. "beni merce");
  • 0,10% per fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 0,00 % per le aree edificabili; 

Versamenti con F24:

  • acconto o versamento in un‘unica soluzione entro 16.06.2019
  • saldo entro il 16.12.2019.

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