IMU - Anni Precedenti

Ultima modifica 16 settembre 2020

IMU ANNO 2019
ALIQUOTE E DETRAZIONI invariate rispetto all’anno 2018

0,76% aliquota base;

0,40% aliquota per abitazione principale di cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria) con detrazione di € 200,00.

VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO PER LE AREE EDIFICABILI INVARIATI RISPETTO AL 2018.

Versamenti con F24:

acconto o versamento in un‘unica soluzione entro 16.06.2019;

saldo entro il 16.12.2019.


IMU ANNO 2018

ALIQUOTE E DETRAZIONI invariate rispetto all’anno 2017:

  • 0,76% aliquota base;
  • 0,40% aliquota per abitazione principale di cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria) con detrazione di € 200,00.

VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO PER LE AREE EDIFICABILI INVARIATI RISPETTO AL 2017.

Versamenti con F24:

  • acconto o versamento in un‘unica soluzione entro 16.06.2018;
  • saldo entro il 16.12.2018.

IMU ANNO 2017

ALIQUOTE E DETRAZIONI invariate rispetto all’anno 2016:

  • 0,76% aliquota base;
  • 0,40% aliquota per abitazione principale di cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria) con detrazione di € 200,00.

VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO PER LE AREE EDIFICABILI INVARIATI RISPETTO AL 2016.

Versamenti con F24:

  • acconto o versamento in un‘unica soluzione entro 16.06.2017;
  • saldo entro il 16.12.2017.

IMU ANNO 2016

ALIQUOTE E DETRAZIONI invariate rispetto all’anno 2015:

  • 0,76% aliquota base;
  • 0,40% aliquota per abitazione principale di cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria) con detrazione di € 200,00.

VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO PER LE AREE EDIFICABILI INVARIATI RISPETTO AL 2015.

Versamenti con F24:

  • acconto o versamento in un‘unica soluzione entro 16.06.2016
  • saldo entro il 16.12.2016.

LE PRINCIPALI NOVITA‘ NORMATIVE:
Esenzione terreni agricoli posseduti e condotti da COLTIVATORI DIRETTI e IAP con iscrizione alla previdenza agricola;

Riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI degli immobili ad uso abitativo, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) che li utilizzano come abitazione principale. La riduzione compete a condizione che il contratto di comodato, sia scritto che verbale, sia registrato presso l‘Agenzia delle Entrate e che il comodante possieda in Italia, oltre a quello concesso in comodato, un solo altro immobile destinato a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che deve essere ubicato nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il possesso da parte del comodante di un ulteriore fabbricato non ad uso abitativo (negozio, fabbricato produttivo, locali di deposito, ufficio ecc.. ) terreno o area edificabile non fa perdere il beneficio.
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione IMU/TASI su modello ministeriale, reperibile presso l’Ufficio Tributi del Comune o sul sito istituzionale, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, entro il 30/06/2017.


IMU ANNO 2015

ALIQUOTE E DETRAZIONI invariate rispetto all’anno 2014:

  • 0,76% aliquota base;
  • 0,40% aliquota per abitazione principale di cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria) con detrazione di € 200,00.

Codice Catastale del Comune E071 e codici tributo:

  • 3912 per abitazione principale e pertinenze;
  • 3914 per terreni agricoli;
  • 3916 per aree edificabili;
  • 3918 per altri fabbricati;
  • 3925 per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO PER LE AREE EDIFICABILI INVARIATI RISPETTO AL 2014

Versamenti con F24:

  • acconto o versamento in un‘unica soluzione entro 16.06.2015
  • saldo entro il 16.12.2015.

IMU ANNO 2014

In data 19.06.2014 il Comune di Godega di Sant‘Urbano con Delibera di C.C. n. 18 ha approvato il Regolamento per l‘applicazione dell‘Imposta Unica Comunale IUC nelle componenti dell‘Imposta Municipale Propria IMU e del Tributo sui Servizi Indivisibili TASI. Con Delibera C.C. n. 19 del 19.06.2014 sono state confermate per il 2014 le aliquote e detrazioni previste per l‘anno 2013.

Sono esenti dall‘IMU per espressa previsione normativa:

  • le abitazioni principali e le relative pertinenze purchè non appartenenti alle cat. A1/, A/8 e A/9;
  • i fabbricati rurali strumentali all‘attività agricola.

Aliquote:

  • 0,76% aliquota ordinaria;
  • 0,4% aliquota abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Detrazione per abitazione principale:

  • € 200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e nel caso di più soggetti essa spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (ad es. nel caso di n. 2 comproprietari entrambi residenti la detrazione deve essere divisa a metà indipendentemente dalla percentuale di possesso di ciascuno).

Base imponibile ridotta al 50% per:

  • i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all‘art. 10 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati.

Assimilazioni all‘abitazione principale:

  • l‘unità immobiliare posseduta a titolo di prprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l‘unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario (colui che utilizza l‘immobile) appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione puo‘ essere applicata ad una sola unità.Il contribuente deve presentare specifica dichiarazione di comodato allegando l‘attestazione ISEE del comodatario.

Versamenti:

  • acconto entro il 16.06.2014
  • saldo entro il 16.12.2014

IMU ANNO 2013

Il Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013 all’art. 1 ha previsto l’ABOLIZIONE DELLA PRIMA RATA IMU per i seguenti immobili:

  • abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Le pertinenze devono essere classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un‘unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all‘unità ad uso abitativo;
  • i terreni agricoli
  • i fabbricati rurali strumentali;
  • alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) adibite ad abitazione principale o regolarmente assegnate.

Il Decreto Legge suindicato all’art. 2 ha inoltre previsto:

  • per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Dal 2014 tali fabbricati saranno esenti dall’imposta.

Il Decreto Legge n. 133 del 30.11.2013 all‘art. 1 ha previsto l‘ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA IMU per i seguenti immobili:

  • abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Le pertinenze devono essere classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un‘unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all‘unità ad uso abitativo;
  • i terreni agricoli ed i fabbricati rurali sia abitativi che strumentali;
  • alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) adibite ad abitazione principale o regolarmente assegnate.
  • abitazione coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle forze armate;
  • i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo professionale iscritti nella previdenza agricola;
  • fabbricati rurali strumentali;
  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Dal 2014 tali fabbricati saranno esenti dall’imposta. L‘esenzione opera solo se il contribuente presenta apposita dichiarazione IMU entro il 30.06.2014.

IMU ANNO 2012

Con Delibera di G.C. n. 10 del 26.04.2012"Presentazione e approvazione del bilancio di previsione 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2012-2014" si dà atto che per quanto concerne l‘IMU vengono confermate le aliquote stabilite dall‘art. 13 del D.L 201/2011:

  • aliquota base 0,76%;
  • aliquota dello 0,40% per abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un‘unità pertinenziale per categoria catastale C/2, C/6 e C/7);
  • aliquota dello 0,20% per fabbricati rurali ad uso strumentale.

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