Covid-19: Ordinanza Regionale n. 112 del 19 luglio 2021 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Pubblicato il 22 luglio 2021 • Salute

Ordinanza Regionale n. 112 del 19 luglio 2021 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

 

ALTRI PROVVEDIMENTI:

Pubblicato il nuovo Decreto Legge già in vigore 

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 - Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Nuovo D.P.C.M. 02 marzo 2021 - norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19   clicca qui

Misure zona arancione:

  • vietato ogni spostamento in entrata e uscita dal comune di residenza/domicilio/abitazione salvo che per esigenze lavorative, necessità, motivi di salute, servizi non presenti nel proprio comune;

  • dalle 22.00 alle 05.00 consentiti solo gli spostamenti per lavoro, necessità, motivi di salute

  • dalle 05.00 alle 22.00 consentito lo spostamento in ambito comunale,una volta al giorno, verso un’ abitazione privata nel limite di 2 persone ulteriori a quelle ivi conventi oltre ai minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti;

  • per i comuni sotto i 5.000 abitanti è ammesso lo spostamento fuori comune per una distanza non superiore a 30 km e con esclusione dei capoluoghi di provincia;

  • ammessa l’attività sportiva e motoria all’aperto nel rispetto del distanziamento;

  • sospesi gli eventi che implichino assembramenti al chiuso o all’aperto . Vietate sagre, fiere di ogni genere e eventi analoghi;

  • sale giochi/scommesse/bingo/casinò chiusi anche se dentro locali adibiti ad attività differente;

  • attività commerciali aperte, devono esporre il cartello con indicato il numero max di persone ammesse contemporaneamente dentro il locale;

  • attività di ristorazione chiuse;

  • sempre consentita la consegna a domicilio;

  • asporto consentito fino alle 22. 00 con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze;

  • attività di mense e catering continuativo consentite;

  • aperti i servizi alla persone (estetiste, parrucchiere,...)

  • nei giorni festivi e prefestivi nei centri/gallerie/parchi commerciali aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, punti vendita prodotti agricoli/florovivaistici , tabacchi, edicole e librerie

  • l’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito con il rispetto del distanziamento;

  • l’accesso ai luoghi di culto e alle funzioni religiose è ammesso nel rispetto delle misure anti assembramento;

  • chiusi i luoghi della cultura e musei;

  • fino al 27 marzo restano sospesi gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto/cinematografiche e all’aperto.

Zone bianche: nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

Scuola:  Zone rosse: – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

               Zone arancioni e gialle: – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

               nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;

                nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;

                nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.


Musei, Teatri, Cinema, e Impianti sportivi:

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

Attività commerciali: In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

Servizi alla persona: Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Spostamenti per l'estero: Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

 

Altri provvedimenti emanati:

D.L. 23 febbraio 2021 n. 15  - ART. 2

Le principali novità del DECRETO LEGGE 23/02/2021 n. 15 - art. 2

Fino al 27 marzo vietato ogni spostamento in entrata e uscita tra diverse Regioni o Province autonome. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione

Fino al 27 marzo è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno nel limite di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi conviventi (si deroga per i minori di 14 anni, persone disabili, non autosufficienti conviventi). Lo spostamento può avvenire tra le 05:00 e le 22:00.

N. B. lo spostamento verso un'abitazione è ammesso nelle varie zone come segue :

- ZONA GIALLA consentito in ambito regionale

- ZONA ARANCIONE consentito in ambito comunale

- ZONA ROSSA non consentito

Qualora la mobilità sia limitata all’ambito comunale per i Comuni sotto i 5.000 abitanti è consentito lo spostamento fuori comune per una distanza massima di 30 km (escluso capoluoghi di provincia)

 

 

 

 

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021

 

D.L. n. 2 del 14/01/2021 - Misure per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19

Queste le principali novità del decreto-legge:
➡️ Proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza
➡️ Spostamenti tra Regioni
✅ Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
➡️ Spostamenti verso altre abitazioni
✅ Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
✅ Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti.
✅ Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
➡️ Istituzione della zona bianca
✅ È istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un'incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.
➡️ Istituzione di una piattaforma informativa nazionale su Piano vaccini
In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da Covid-19, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.

             Testo D.L.14 gennaio 2021 n. 2

 

ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE EMANATE:

D.L. n. 1 del 05/01/2021 - Misure per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.

per una panoramica sui provvedimento del Governo CLICCA QUI

per una panoramica sui provvedimenti della Regione Veneto CLICCA QUI

Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. Ordinanza  n. 2 del 4 gennaio 2021

Ordinanza Presidente Giunta Regionale del 17 dicembre 2020

D.P.C.M. del 3 dicembre 2020

Ordinanza Presidente Giunta Regionale del 10 dicembre 2020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 159 DEL 27 NOVEMBRE 2020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 86 DEL 14 AGOSTO 2020

          allegato 1

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 84 DEL 13 AGOSTO 2020

          allegato 1          allegato 2          allegato 3

D.P.C.M.  10 Aprile 2020

Ordinanza Regione Veneto n. 40 del 13 Aprile 2020

D.P.C.M.  1 Aprile 2020

Ordinanza Regione Veneto

D.P.C.M. 22 Marzo 2020

D.P.C.M. 11 Marzo 2020

D.P.C.M.  9 Marzo 2020

D.P.C.M.  8 Marzo 2020

Ordinanza Regionale n. 112 del 19 luglio 2021

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Nuovo Decreto Legge

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