T.A.S.I. - Anni Precedenti

Ultima modifica 9 maggio 2019

TASI 2018

ALIQUOTE E DETRAZIONI invariate rispetto all’anno 2017:

  • 0,18 % per tutti i fabbricati , comprese le abitazioni principali di cat. A/1, A/8e A/9 e le relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate)
  • 0,10 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 0,00 % per le aree edificabili;
  • 0,10% per fabbricati costruiti e destinati dall‘impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

Versamenti con F24:

  • acconto o versamento in un‘unica soluzione entro 16.06.2018
  • saldo entro il 16.12.2018.

TASI 2017

ALIQUOTE E DETRAZIONI invariate rispetto all’anno 2016:

  • 0,18 % per tutti i fabbricati , comprese le abitazioni principali di cat. A/1, A/8e A/9 e le relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate)
  • 0,10 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 0,00 % per le aree edificabili;
  • 0,10% per fabbricati costruiti e destinati dall‘impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

Versamenti con F24:

  • acconto o versamento in un‘unica soluzione entro 16.06.2017
  • saldo entro il 16.12.2017.

TASI 2016 

ALIQUOTE E DETRAZIONI invariate rispetto all’anno 2015 per le seguenti tipologie di immobili:

  • 0,18 % per tutti i fabbricati , comprese le abitazioni principali di cat. A/1, A/8e A/9 e le relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate)
  • 0,10 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 0,00 % per le aree edificabili.

UNICA VARIAZIONE: 0,10% per fabbricati costruiti e destinati dall‘impresa costruttrice alla vendita (beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

Versamenti con F24:

  • acconto o versamento in un‘unica soluzione entro 16.06.2016
  • saldo entro il 16.12.2016.

LE PRINCIPALI NOVITA‘ NORMATIVE: 

Esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore (proprietario o titolare di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione) e relative pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/e nella misura massima di una unità per ciascuna categoria, ad eccezione di quelle classificate nelle cat. A/1, A/8 e A/9.

Esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale  dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, e relative pertinenze  di cat. C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria, ad eccezione di quelle classificate nelle cat. A/1, A/8 e A/9. L‘utilizzatore non è quindi tenuto al versamento della TASI. Il possessore dell‘ unità immobiliare destinata ad abitazione principale dall‘utilizzatore (inquilino o comodatario) invece continua a versare la TASI con aliquota 0,18% nella misura del 70%. 

In tutti gli altri casi in cui l‘unità immobiliare (abitazione o altra tipologia di fabbricato) sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull‘unità immobiliare, quest‘ultimo e l‘occupante sono titolari di un‘autonoma obbligazione tributaria. L‘occupante continua a versare la TASI nella misura del 30% e la restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull‘unità immobiliare.


TASI 2015 

ALIQUOTE E DETRAZIONI invariate rispetto all’anno 2014:

  • 0,18 % per tutti i fabbricati , comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze.     Per pertinenze si intendono esclusivamente i fabbricati accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate.
  • 0,10 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 0,00 % per le aree edificabili.

La detrazione di € 50,00 è prevista per le abitazioni principali la cui rendita catastale (non rivalutata) non superi €  500,00.    

Codice Catastale del Comune E071 e codici tributo:

  • 3958 per abitazione principale e pertinenze;
  • 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3961 per altri fabbricati.

Versamenti con F24:

  • acconto o versamento in un‘unica soluzione entro 16.06.2015
  • saldo entro il 16.12.2015. 

TASI 2014

In data 19.06.2014 il Comune di Godega di Sant‘Urbano con Delibera di C.C. n. 18 ha approvato il Regolamento per l‘applicazione dell‘Imposta Unica Comunale IUC nelle componenti dell‘Imposta Municipale Propria IMU e del Tributo sui Servizi Indivisibili TASI e con Delibera C.C. n. 20 ha approvato le aliquote e le detrazioni TASI per l‘anno 2014.

Il Tributo TASI riguarda fabbricati a qualsiasi uso destinati, comprese le abitazioni principali e relative pertinenze mentre sono esclusi i terreni agricoli e le aree edificabili.

Base imponibile:

la base imponibile è quella prevista per l‘applicazione dell‘IMU e di conseguenza è ridotta al 50% per:

  • i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all‘art. 10 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati.

Aliquote:

  • 0,18% per tutti i fabbricati, comprese le abitazioni principali e le pertinenze(fabbricati categoria C/6, C2 e C/7 nella misura di una unità per ciscuna categoria);
  • 0,10% per i fabbricati rurali strumentali all‘attività agricola;
  • 0,00% per le aree edificabili.

Detrazioni per abitazione principale:

€ 50,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e nel caso di più soggetti essa spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (ad es. nel caso di n. 2 comproprietari entrambi residenti la detrazione deve essere divisa a metà indipendentemente dalla percentuale di possesso di ciascuno). La detrazione si applica solo alle abitazioni la cui rendita catastale (non rivalutata) non superi gli € 500,00.

Con le stesse modalità la detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità deli IACP, nonchè alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

Soggetti passivi:

titolari di diritti reali sugli immobili ( proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ecc...). Qualora l‘immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad es. l‘inquilino) la TASI si divide nel seguente modo:

  • il titolare del diritto reale deve versare la TASI nella misura del 70%;
  • l‘occupante / detentore nella misura del 30%.

In caso di detenzione temporanea inferiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare il tributo deve essere interamente versato dal titolare del diritto reale. Il titolare del diritto reale e l‘occupante sono soggetti titolari di un‘autonoma obbligazione tributaria per cui sono tenuti a versare ciscuno per la propria percentuale.

Assimilazioni all‘abitazione principale:

  • l‘unità immobiliare posseduta a titolo di prprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Versamenti con F24:

  • acconto anno 2014 entro 16.10.2014. (dal 2015 entro il 16 giugno di ogni anno);
  • saldo entro il 16.12.2014. 

Dichiarazione TASI:

La dichiarazione TASI deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell‘anno successivo a quando il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i locatari/comodatari/occupanti.

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